Art. 3.

      1. Requisiti essenziali per la concessione della pensione sociale prevista dall'articolo 2 sono:

          a) essere in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          b) essere residente all'estero;

          c) essere iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

          d) avere compiuto i sessantacinque anni di età o essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro;

          e) avere un reddito familiare non superiore a quello individuato come soglia di povertà, stabilito con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare annualmente entro due mesi

 

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dall'inizio dell'anno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.